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Pubblicato:
9 Gennaio 2024

Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dei nuovi veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione

Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dei nuovi veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 che, tra le varie modifiche apportate al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni, ha introdotto importanti novità inerenti la Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dei nuovi veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione.

In particolare, tali novità estendono l’obbligo di assicurazione ai monopattini elettrici e ai veicoli che circolano nelle aree private.

Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore a decorrere dal 23 dicembre 2023.

 

In merito al tema delle sospensioni, riepiloghiamo ed evidenziamo:

– la validità della sospensione è di massimo 10 mesi per le autovetture (11 mesi per motocicli e veicoli storici come indicati dall’art. 60 del Codice della Strada).
– la richiesta e l’ottenimento della sospensione e successiva riattivazione può essere effettuata tramite formale comunicazione alla Società, da trasmettersi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, tenendo conto dei punti:
► il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della
scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità;

► per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri), il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato di cui sopra, può essere prorogato più volte, previa formale
comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto
all’annualità;

► la sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

In allegato il testo della Gazzetta Ufficiale e la circolare Aiba.

Per ulteriori dettagli e supporto Vi preghiamo di contattare il Vostro Insurance Manager Wide Group di riferimento agli usuali contatti.

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